che approva lo statuto organico dell'Istituto femminile «De Pino-Matrone-Jannini» in Maratea (0800209R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 21 marzo 1869, col quale fa approvato lo statuto organico per l'Istituto Convitto femminile De Pino in Maratea;
Veduto il Nostro decreto in data 19 dicembre 1901, col quale fu modificato in alcune parti lo statuto predetto;
Veduti i RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1941 (parte supplementare) e 29 giugno 1883 n. 1514 (serie III) per gli Istituti femminili di istruzione e di educazione del Regno
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il nuovo statuto organico per l'Istituto femminile «De Pino Matrone-Jannini» in Maratea unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Statuto
Art. 1
STATUTO ORGANICO
dell'Istituto femminile «De Pino-Matrone» in Maratea.
Art. 1.
L'Istituto-convitto femminile in Maratea sotto il nome d'Istituto c Do Pino s sara' da qui innanzi denominato Istituto femminile «De Pino Matrone-Jannini», in Maratea.
Art. 2
Art. 2.
L'Istituto ha per fine di provvedere all'educazione e all'istruzione di fanciullo appartenenti a famiglie di civile condizione e potra' avere anche allieve esterne. Dipende dal Ministero della pubblica istruzione ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti per gli Istituti femminili del Regno.
Art. 3
Art. 3.
L'Istituto si mantiene con le rendite del proprio patrimonio con le rette delle alunne e con altri eventuali proventi.
Art. 4
Art. 4.
Il governo dell'Istituto e' affidato ad una Commissione amministrativa composta di un presidente e di due consiglieri, che sono nominati per decreto Reale; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 5
Art. 5.
La Commissione amministrativa:
a) sopraintende alla direzione ed all'amministrazione dell'Istituto;
b) delibera i bilanci preventivi e approva i conti annuali;
c) autorizza il presidente a stipulare i contratti ed a stare in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio scolastico provinciale;
d) provvede in genere a tutto quanto interessa la conservazione e la tutela del patrimonio dell'Istituto. Le deliberazioni che importino diminuzione o trasformazione di patrimonio non avranno effetto, se non prima approvato dal Ministero dell'istruzione;
e) nomina in seguito a concorso e con l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, il personale educativo ed insegnante; nomina il personale amministrativo, dandone comunicazione all'autorita' scolastica provinciale; nomina e licenzia il personale di servizio addetto all'Istituto;
f) delibera, udito il parere della direttrice, sull'ammissione e sull'allontanamento dall'Istituto dalle alunne interne ed esterne;
g) forma i regolamenti ed approva gli orari;
h) vigila perche' siano osservate le leggi e i regolamenti in vigore per tutti gli atti che si compiono nell'Istituto.
Art. 6
Art. 6.
La Commissione amministrativa si aduna in seduta ordinaria una volta al mese, e straordinariamente quando il presidente lo reputi necessario, ovvero uno dei consiglieri ne faccia domanda.
Art. 7
Art. 7.
Il presidente della Commissione amministrativa:
a) rappresenta l'Istituto innanzi alla potesta' amministrativa e giudiziaria ed interviene nei contratti;
b) esegue le deliberazioni della Commissione;
c) cura l'esecuzione dei regolamenti;
d) firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate in conformita' del bilancio divenuto esecutivo.
Art. 8
Art. 8.
La direzione didattica o disciplinare dell'Istituto e' affidata alla direttrice, sotto la sorveglianza della Commissione amministrativa.
La direttrice e' nominata con decreto Reale.
Art. 9
Art. 9.
L'istruzione che viene impartita nell'Istituto comprende tutto l'insegnamento elementare secondo le leggi, i regolamenti e programmi vigenti per le scuole elementari del Regno.
Sara' data larga parte all'insegnamento dei lavori donneschi o degli elementi di cultura pratica piu' specialmente richiesti dai costumi e dai bisogni locali.
Quando le condizioni finanziarie dell'Istituto lo consentono potra' essere aggiunto all'insegnamento elementare un corso di perfezionamento.
Art. 10
Art. 10.
Nell'Istituto sono accolte fanciulle di eta' non minore di sei anni, ne' maggiore di dodici, e possono rimanervi fino al 18° anno.
Possono essere ammesse, in via eccezionale, e per giustificate ragioni, alunne che abbiano superato i dodici anni, con deliberazione motivata della Commissione amministrativa, udito il parere della direttrice.
La retta e le altre condizioni per l'ammissione saranno determinate dal regolamento interno.
Art. 11
Art. 11.
Insieme col regolamento interno da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione sara' compilato il ruolo del personale dell'Istituto, con il numero, il grado e lo stipendio degl'insegnanti e dagli ufficiali amministrativi.
Roma, addi' 12 aprile 1908.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.