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Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (007U0690)

Art. 49

Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 49.

(Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'articolo 19, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensioni a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.