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Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (007U0690)

Art. 21

Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 21.

(Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In Roma avra' sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di citta', con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avra' pure una sezione di allievi guardie.