Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (007U0690)
Art. 13
Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409
Art. 13.
(Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409).
Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'eta' di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.