N NORME. red.it

Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (007U0690)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, che da' facolta' al nostro Governo di pubblicare un testo unico della legge 21 agosto 1901, n. 409, coordinata con la predetta legge 30 dicembre 1906 e con le altre che l'hanno modificata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza visto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addi' 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo unico

Art. 1

Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 1.

(Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed e' eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.

Art. 2

Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, allegato F

Art. 2.

(Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, allegato F).

Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.

((I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria)).

Art. 3

Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 3.

(Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nelle citta' capoluogo di provincia e' stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle citta' capoluogo di circondario e' stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno puo' stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.

Art. 4

Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 4.

(Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nelle citta' capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potra' essere preposto un questore.

Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e puo' avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre citta' capoluogo di provincia all'ufficio e' preposto un commissario.

Art. 5

Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 5.

(Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.

Art. 6

Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 6.

(Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

Art. 7

Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 7.

(Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purche' ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorita' politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

Art. 8

Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 8.

(Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B.

Art. 9

Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 9.

(Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Dopo un tirocinio, che non potra' avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Art. 10

Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 10.

(Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonche' le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 11

Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 11.

(Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

Art. 12

Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 12.

(Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.

Art. 13

Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 13.

(Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'eta' di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Art. 14

Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686

Art. 14.

(Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi.
((7))
AGGIORNAMENTO (7)


Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "la misura della pensione, nel caso dell'articolo 14, sara' eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 3) che "La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, e' estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto".

Art. 15

Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686

Art. 15.

(Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorita' o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.

Art. 16

Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686

Art. 16.

(Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

Art. 17

Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 17.

(Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di citta'.

Art. 18

Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 18.

(Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

Art. 19

Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 403

Art. 19.

(Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 403).

Le guardie di citta' sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o piu' Comuni, la polizia municipale sara' pure affidata alle guardie di citta', con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di citta'. In questo caso sara' provveduto con decreto Reale.

Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di citta'.

Art. 20

Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 20.

(Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale e' affidato alle guardie di citta', il sindaco dara' all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sara' determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sara' a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinera' quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Art. 21

Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 21.

(Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In Roma avra' sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di citta', con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avra' pure una sezione di allievi guardie.

Art. 22

Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648

Art. 22.

(Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Agli allievi guardie di citta', all'atto dell'arruolamento, sara' accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi, secondo le norme stabilite nel regolamento, parte alla cassa della scuola allievi e parte alla massa individuale.

Ai graduati ed alle guardie di citta' che, compiuta la prima ferma di anni 5, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, verra' corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sara' di annue L. 100, e che dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verra' elevato da L. 100 a L. 200.

Ai graduati, alle guardie di citta' e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, cha non usufruiscono di alloggio gratuito, e' concessa una indennita' mensile di L. 20.

Art. 23

Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318

Art. 23.

(Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318).

Ai graduati e alle guardie di citta', dopo compiuta la prima ferma di 5 anni, e' concesso per la prima rafferma un premio di lire 500, ed altro premio di lire 500 e' concesso per la seconda rafferma.((4))

Ai graduati ed alle guardie di citta', i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sara', per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, e la riammissione sara' considerata come nuova ammissione.

AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I premi di L. 500 ciascuno stabiliti per la prima e seconda rafferma dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, sono rispettivamente elevati a L. 1000".

Art. 24

Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318

Art. 24.

(Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318).

E' istituita, pel corpo delle guardie di citta', una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di citta' che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo.

A tale medaglia e' annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sara' goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo.

Avranno altresi' diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non e' dovuto il soprassoldo.

La spesa relativa sara' prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.

Art. 25

Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 25.

(Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sara' provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresi' stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonche' quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di citta'.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di citta'.

Art. 26

Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 26.

(Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Le guardie di citta' saranno reclutate, a preferenza, fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di seconda categoria che abbiano gia' avuto l'istruzione militare; il servizio sara' calcolato come prestato sotto le bandiere, e finche' restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

Art. 27

Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 27.

(Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409).

E' punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioe' con asportazione di arma da fuoco del corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 28

Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 28.

(Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di citta' per ogni Comune in cui siano istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovra' essere sentito il Consiglio comunale.

Art. 29

Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648

Art. 29.

(Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le guardie di citta' sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorita' politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Nelle citta' sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di citta', giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal regolamento.

Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono d'alloggio gratuito, e' concessa una indennita' mensile di lire venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi con prole.

Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di citta' sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.

Art. 30

Testo unico-art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 OTTOBRE 1919, N. 1813))

Art. 31

Testo unico-art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 OTTOBRE 1919, N. 1813))

Art. 32

Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686

Art. 32.

(Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Agli ufficiali delle guardie di citta', collocati a riposo, sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se contano trenta o piu' anni di servizio.

Dopo il l5° anno la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo e il minimo sopraindicati.

Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.

Art. 33

Art. 3 legge 30 dicembre,1906, n. 648

Art. 33.

(Art. 3 legge 30 dicembre,1906, n. 648).

Ai graduati e alle guardie di citta', collocati a riposo, sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di eta'. ((5))

Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopraindicati.

AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'eta', e' abrogato".

Art. 34

Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 34.

(Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumita' e alla tutela delle persone e delle proprieta', in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.

Art. 35

Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 35.

(Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario, possano estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fara' menzione.

Art. 36

Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 36.

(Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

Art. 37

Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 37.

(Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

Art. 38

Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 38.

(Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

Art. 39

Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 39.

(Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 40

Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 40.

(Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilita'.

Art. 41

Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 41.

(Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato e' specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorita' competente, venga alterato lo stato delle cose.

Art. 42

Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 42.

(Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata a presentata all'autorita' che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarita' dell'arresto, l'arrestato dovra', entro 24 ore, essere rimesso all'autorita' giudiziaria.

Art. 43


Art. 43.

(Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409)

Il ministro dell'interno, d'accordo con gli altri ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche' posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)


Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 5, comma 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici".

Art. 44

Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 44.

(Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409).

I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprieta'.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.

Art. 45

Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 45.

(Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o piu' localita' del Ragno e siano insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di citta', il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potra', valendosi della facolta' stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si credera' necessario. La spesa relativa sara' a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 46

Art. 39 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 46.

(Art. 39 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nulla e' innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei RR. Carabinieri.

Art. 47

Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 47.

(Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, ne' possono assumere la qualita' di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle Societa' costituite a fine di lucro.

Art. 48

Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 48.

(Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali del corpo delle guardie di citta' e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 49

Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 49.

(Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'articolo 19, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensioni a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.

Art. 50

Art 46 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 50.

(Art 46 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, negli uffici di questura, potra' istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

Art. 51

Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686

Art. 51.

(Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Con R. decreto saranno stabilite le indennita' di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di citta'.

Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno piu' conferiti.

Art. 52

Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116

Art. 52.

(Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116).

Fino al 1° luglio 1908 continuera' ad essere a carico dei Comuni la meta' della spesa per la retribuzione alle guardie di citta'.

L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di citta' rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950.

Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'.

Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell'articolo 19, e sempre fino al 1° luglio 1908, il Comune contribuira' al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali.

Sono parimente a carico del Comune, nei casi suddetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento.

Dal 1° luglio 1908 saranno assunte per meta' dallo Stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1° luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.

Art. 53

Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409

Art. 53.

(Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito dall'articolo precedente, il prefetto comunichera' a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell'art. 28, sia stato assegnato al Comune, si fara' luogo, a vantaggio di questo, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 54

Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648

Art. 54.

(Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648).

La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza e' soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme stabilite dal regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello delle guardie di citta'.

L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza e' aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.

Art. 55

Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648

Art. 55.

(Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del corpo delle guardie di citta' sino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme determinate dal regolamento, saranno prelevate nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualita' e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 56

Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318

Art. 56.

(Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318).

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente testo unico, ai graduati e alle guardie di citta' che, alla data della legge 8 luglio 1906, n. 318, avessero gia' contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, e' concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma, per uguale durata.

A coloro che, alla stessa epoca, avessero gia' contratto la seconda rafferma, ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, e' concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.

Ai graduati ed alle guardie di citta' che, sempre all'epoca suindicata, avessero gia' contratto la terza rafferma di cinque anni, sara' concesso, all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sara' corrisposta la quota di lire cento fino al compimento della rafferma stessa.

La concessione di tali premi sara' fatta con le norme stabilite dal regolamento.

Per provvedere all'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 23, e' stabilita una spesa di L. 650,000 per l'esercizio finanziario 1906-1907 ed altra maggiore spesa di L. 150,000 e' autorizzata per l'applicazione del presente articolo.

Per gli esercizi successivi la somma occorrente sara' stabilita di volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 57

Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648

Art. 57.

(Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 29, 3° capoverso del presente testo unico, e' autorizzata la spesa delle seguenti somme:

a) per premi d'ingaggi, L. 200,000;

b) per soprassoldo di rafferma, L. 620,000;

c) per indennita' di alloggio, L. 300,000.

Art. 58

Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648

Art. 58.

(Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3° capoverso, 32, ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56 e 57 del presente testo unico, avranno effetto dal 1° gennaio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro segretario di Stato per l'interno

presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.

Testo unico-Tabelle


Tabella A.

Organico del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

==================================================================
¦ ¦ Num. ¦ ¦
GRADO ¦Classe¦ dei ¦Stipendio¦ Spesa
¦ ¦ posti ¦ ¦
------------------------------+------+-------+---------+----------
Carriera di concetto. ¦ ¦ ¦ ¦
Ispettori generali . . . . . ¦ 1ª ¦ 4 ¦ 8000 ¦ 32,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 4 ¦ 7000 ¦ 28,000 Questori . . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 10 ¦ 8000 ¦ 80,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 12 ¦ 7000 ¦ 84,000 Vice questori . . . . . . . . ¦ ¦ 22 ¦ 6500 ¦ 143,000 Commissari . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 65 ¦ 6000 ¦ 390,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 70 ¦ 5000 ¦ 350,000 Id. . . . . . ¦ 3ª ¦ 135 ¦ 4500 ¦ 697,500 Vice commissari . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 10 ¦ 4000 ¦ 40,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 38 ¦ 3500 ¦ 133,000 Id. . . . . . ¦ 3ª ¦ 36 ¦ 3000 ¦ 108,000 Id. . . . . . ¦ 4ª ¦ 33 ¦ 2500 ¦ 82,500 Id. . . . . . ¦ 5ª ¦ 27 ¦ 2000 ¦ 54,000 Alunni . . . . . . . . . . . ¦ ¦ 9 ¦ ¦
Delegati . . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 90 ¦ 4000 ¦ 360,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 350 ¦ 3500 ¦ 1,225,000 Id. . . . . . ¦ 3ª ¦ 325 ¦ 3000 ¦ 975,000 Id. . . . . . ¦ 4ª ¦ 300 ¦ 2500 ¦ 750,000 Id. . . . . . ¦ 5ª ¦ 250 ¦ 2000 ¦ 500,000 Alunni . . . . . . . . . . . ¦ ¦ 78 ¦ ¦
Ragioniere . . . . . . . . . ¦ ¦ 1 ¦ 4000 ¦ 4,000 ¦ ¦ ¦ ¦
Carriera d'ordine. ¦ ¦ ¦ ¦
Archivisti capi . . . . . . . ¦ ¦ 22 ¦ 4000 ¦ 88,000 Atchivisti . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 66 ¦ 3500 ¦ 231,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 65 ¦ 3000 ¦ 195,000 Applicati . . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 275 ¦ 2500 ¦ 687,500 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 275 ¦ 2000 ¦ 550,000 Id. . . . . . ¦ 3ª ¦ 275 ¦ 1500 ¦ 412,500 ¦ ¦ 2847 ¦ ¦ 8,110,000
(3)

Tabella B.

Organico del Corpo delle guardie di citta'.


==================================================================
¦ ¦ Num. ¦ ¦
GRADO ¦Classe¦ dei ¦Stipendio¦ Spesa
¦ ¦ posti ¦ ¦
------------------------------+------+-------+---------+----------
Ufficiali. ¦ ¦ ¦ ¦
Ispettore comandante . . . . ¦ ¦ 1 ¦ 6,500 ¦ 6,500 Vice ispettori comandanti . . ¦ ¦ 6 ¦ 5,000 ¦ 30,000 Comandanti . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 18 ¦ 4,000 ¦ 72,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 20 ¦ 3,300 ¦ 66,000 Comandanti . . . . . . . . . ¦ 3ª ¦ 25 ¦ 2,800 ¦ 70,000 ¦ ¦ ¦ ¦
Graduati e guardie. ¦ ¦ ¦ ¦
Marescialli . . . . . . . . . ¦ 1ª ¦ 75 ¦ 2,200 ¦ 165,000 Id. . . . . . ¦ 2ª ¦ 150 ¦ 2,000 ¦ 300,000 Brigadieri . . . . . . . . . ¦ ¦ 400 ¦ 1,800 ¦ 720,000 Sotto brigadieri . . . . . . ¦ ¦ 500 ¦ 1,650 ¦ 825,000 Guardie scelte . . . . . . . ¦ ¦ 2500 ¦ 1,400 ¦ 3,500,000 Guardie . . . . . . . . . . . ¦ ¦ 6130 ¦ 1,200 ¦ 7,356,000 Allievi . . . . . . . . . . . ¦ ¦ 300 ¦ 900 ¦ 270,000 Agenti sedentari . . . . . . ¦ ¦ 300 ¦ 1,400 ¦ 420,000 ¦ ¦-------¦ ¦---------- ¦ ¦ 10425 ¦ ¦13,800,500 ¦ ¦-------¦ ¦----------
(2) (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto Luogotenenziale 4 novembre 1916, n. 1552 , nel modificare l'art. 6, Tabella B della L. 6 luglio 1911, n. 670 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i maggiori bisogni della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico durante la guerra sono collocati in soprannumero alla tabella B annessa alla legge 6 luglio 1911, n. 670 , venticinque marescialli di 1ª classe, cinquanta marescialli di 2ª classe, settantacinque brigadieri e cinquanta sottobrigadieri i quali si ridurranno gradatamente tra i limiti stabiliti dalla succitata tabella B entro il 30 giugno 1918.
Questi posti saranno conferiti subito, in ordine di ruolo e secondo le norme in vigore per l'avanzamento, rispettivamente ai marescialli di 2ª classe, ai brigadieri, ai sottobrigadieri ed alle guardie scelte".

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AGGIORNAMENTO (3)


Il Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732 , nel modificare l'art. 6, Tabelle A e B della L. 6 luglio 1911, n. 670 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nelle tabelle organiche per il personale di pubblica sicurezza e per il corpo delle guardie di citta' allegate alla legge 6 luglio 1911, n. 670 sono introdotte le modificazioni risultanti dalle tabelle A e B annesse al presente decreto".
Si riportano di seguito le suddette Tabelle:
Tabella A.
Modificazione alla tabella organica per il personale di pubblica sicurezza.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B.
Modificazioni alla tabella organica per il corpo delle guardie di citta'.
Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492 , convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 , nel modificare la Tabella B allegata al Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732 , che a sua volta modifica l'art. l'art. 6, Tabelle A e B della L. 6 luglio 1911, n. 670 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella organica A per il corpo delle guardie di citta', allegata al Nostro decreto 14 ottobre 1917, n. 1732, sono introdotte le modificazioni risultanti dalla tabella A annessa al presente decreto".
Si riporta di seguito la suddetta Tabella:
Tabella A.
Modificazioni alla tabella organica per il Corpo delle guardie di citta'
Parte di provvedimento in formato grafico