Che approva la classificazione nella 1ª e 2ª categoria e nelle corrispondenti classi dei cinquanta porti indicati negli annessi elenchi. (087U5053)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Ritenuta la convenienza di dare nn principio di esecuzione alla detta legge, coll'approvare la classificazione di quei porti marittimi, riguardo ai quali fu esaurita ogni procedura, a tutela degli interessi dell'Amministrazione governativa, e di singoli enti chiamati a concorrere nella spesa dei porti medesimi;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio, del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria e nelle corrispondenti classi, dei cinquanta porti indicati nei cinque elenchi annessi al presente Decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed e' approvata la designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso a loro attribuite, come risulta dagli elenchi medesimi.
Si fa riserva di approvare la classificazione di residuali porti tostoche' ne sara' ultimata la istruttoria pendente, a termini di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 1887.
UMBERTO.
G. SARACCO.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Elenchi
Elenco A. dei porti marittimi di 1ª categoria.
Parte di provvedimento in formato grafico
(5)
Elenco B dei porti marittimi di 2ª categoria, 1ª classe.
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco C dei porti marittimi di 2ª categoria, 2ª classe, 1ª serie.
Parte di provvedimento in formato grafico
(3)
Elenco D dei porti marittimi di 2ª categoria, 2ª classe, serie 2ª.
Parte di provvedimento in formato grafico
(5)
Elenco E dei porti marittimi di 2ª categoria, 3ª classe.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2) (4) ((6))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 giugno 1888, n. 5510 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Riposto, che con Reale decreto 7 agosto 1887 fu compreso nell'elenco E dei porti marittimi di 2ª categoria, 3ª classe, viene inscritto fra quelli della 2ª classe, 2ª serie, e nella categoria medesima, con effetto dal 1° luglio 1888".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 28 giugno 1888, n. 5511 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Pozzuoli, che con R. decreto del 7 agosto 1887, n. 5053 , fu compreso nell'elenco E dei porti di 2ª categoria, 3ª classe, viene inscritto fra quelli di 2ª classe, 2ª serie, e nella categoria medesima; con decorrenza dal 1° luglio 1888 in poi".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 luglio 1888, n. 5629 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'aliquota di millesimi 525, 590 assegnata alla provincia di Girgenti coll'elenco C, annesso al decreto Reale del 7 agosto 1887, N. 5053, per concorso nella spesa del porto di Porto Empedocle, viene corretta in quella di millesimi 592, 590, secondo l'elenco che fu notificato alla provincia medesima".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 25 agosto 1904, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' approvato, con decorrenza dal 1° luglio 1905, il passaggio del porto di Pesaro dalla 3ª, alla 2ª classe della seconda categoria, fermo rimanendo l'elenco degli enti interessati, approvato col R. decreto 7 agosto 1887, n 5053 , per quanto riguarda il numero degli enti medesimi e la ragione delle quote di contributo a carico di essi rispettivamente poste".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 12 gennaio 1905, n. 105 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' approvato con decorrenza dal 1° luglio 1905, ed a modificazione di quello approvato col R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053 , l'elenco qui unito, vistato d'ordine Nostro dal ministro proponente, dei Comuni chiamati a contribuire nelle spese di manutenzione e di miglioramento del porto di Reggio Calabria, colla ripartizione delle quote ad essi rispettivamente spettanti per tale contributo".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 20 giugno 1909, n. 512 , nel modificare l' art. 1 del Regio Decreto 25 agosto 1904, n. 586 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale modifica del R. decreto 25 agosto 1904, n. 586 , la ragione delle quote di contributo degli enti interessati al porto di Pesaro e' fissata come dal prospetto 25 gennaio 1899, approvato col precitato R. decreto 13 giugno 1901, n. 362 , fermo restando, per quanto riguarda il numero degli enti stessi, l'elenco di cui al R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053 ".