N NORME. red.it

Che approva la classificazione nella prima e seconda categoria dei porti marittimi, indicati negli annessi elenchi, colla designazione degli Enti interessati nelle spese. (088U5629)

Art. 1.



E' approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria dei venti porti indicati nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici; ed e' pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dei porti medesimi, con le quote di concorso loro attribuite, come risulta dagli elenchi predetti.