Che inscrive nei porti marittimi di 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria il porto di Pozzuoli (Napoli). (088U5511)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto del 7 agosto 1887, n. 5053, col quale furono classificati vari porti marittimi, secondo il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095, annoverandosi fra quelli di 3ª classe il porto di Pozzuoli, appartenente alla provincia di Napoli;
Visto il ricorso presentato dal Comune di Pozzuoli il 16 maggio ultimo, allo scopo di ottenere che quel porto sia assegnato alla 2ª classe, 2ª serie della categoria seconda;
Considerando che tale reclamo puo' ammettersi come domanda di variazione di classe di quel porto, a causa del suo accresciuto movimento commerciale regolarmente constatato;
Visto il 3° comma dell'articolo 3° del menzionato testo di legge;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto di Pozzuoli, che con R. decreto del 7 agosto 1887, n. 5053, fu compreso nell'elenco E dei porti di 2ª categoria, 3ª classe, viene inscritto fra quelli di 2ª classe, 2ª serie, e nella categoria medesima; con decorrenza dal 1° luglio 1888 in poi, ferma rimanendo la designazione degli enti interessati con le quote di concorso loro attribuite, giusta il menzionato elenco E, annesso al detto decreto 7 agosto 1887.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,
Dato a Roma, addi' 28 giugno 1888.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.