Che approva la classificazione nella 1ª e 2ª categoria e nelle corrispondenti classi dei cinquanta porti indicati negli annessi elenchi. (087U5053)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Ritenuta la convenienza di dare nn principio di esecuzione alla detta legge, coll'approvare la classificazione di quei porti marittimi, riguardo ai quali fu esaurita ogni procedura, a tutela degli interessi dell'Amministrazione governativa, e di singoli enti chiamati a concorrere nella spesa dei porti medesimi;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio, del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria e nelle corrispondenti classi, dei cinquanta porti indicati nei cinque elenchi annessi al presente Decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed e' approvata la designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso a loro attribuite, come risulta dagli elenchi medesimi.
Si fa riserva di approvare la classificazione di residuali porti tostoche' ne sara' ultimata la istruttoria pendente, a termini di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 1887.
UMBERTO.
G. SARACCO.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.