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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. (26G00077)

Art. 7

Articolo 7

Rifiuto della richiesta di assistenza

1. Una richiesta puo' essere rifiutata del tutto o in parte se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo Stato, o violi i diritti umani e le liberta', o che sia in conflitto con la legislazione interna o con gli obblighi internazionali del suo Stato.
2. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'atto in relazione al quale la richiesta e' stata ricevuta non e' un reato ai sensi della legislazione dello stato della Parte richiesta.
3. Ove possibile, la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che la Parte richiesta considera necessarie, prima della decisione di rifiutare l'assistenza sulla base dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo. La Parte richiedente rispetta le condizioni in base alle quali e' assistita.
4. Alla Parte richiedente viene notificato per iscritto il rifiuto completo o parziale di esecuzione della richiesta con l'indicazione dei motivi del rifiuto.