Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. (26G00077)
Art. 12
Articolo 12
Lingue di lavoro
1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese.
2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.
Lingue di lavoro
1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese.
2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.