Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. (26G00077)
Art. 4
Articolo 4
Forme di cooperazione
1. Le forme di cooperazione nell'ambito del presente Accordo includono:
A) Scambio di informazioni:
a. sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modi operandi;
b. per la ricerca di latitanti;
c. sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modi operandi;
d. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;
e. finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;
f. sull'immigrazione irregolare;
g. sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
h. per il contrasto dei reati di criminalita' informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line;
i. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorita' competenti.
B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, in particolare:
a. sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati;
b. sul narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonche' sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonche' sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;
c. sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;
d. su tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
e. sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;
f. sulla identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione di tale collaborazione.
C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;
E) cooperazione strategica:
a. formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;
b. scambi di esperienze e di esperti;
c. organizzazione di corsi, attivita' addestrative nonche' eventi congiunti;
d. capacity building;
e. organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone prassi;
f. scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul management, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.
2. Le Autorita' competenti delle Parti si scambieranno l'elenco dei loro punti di contatto conformemente alle disposizioni del presente Accordo entro trenta (30) giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Forme di cooperazione
1. Le forme di cooperazione nell'ambito del presente Accordo includono:
A) Scambio di informazioni:
a. sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modi operandi;
b. per la ricerca di latitanti;
c. sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modi operandi;
d. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;
e. finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;
f. sull'immigrazione irregolare;
g. sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
h. per il contrasto dei reati di criminalita' informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line;
i. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorita' competenti.
B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, in particolare:
a. sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati;
b. sul narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonche' sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonche' sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;
c. sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;
d. su tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
e. sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;
f. sulla identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione di tale collaborazione.
C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;
E) cooperazione strategica:
a. formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;
b. scambi di esperienze e di esperti;
c. organizzazione di corsi, attivita' addestrative nonche' eventi congiunti;
d. capacity building;
e. organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone prassi;
f. scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul management, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.
2. Le Autorita' competenti delle Parti si scambieranno l'elenco dei loro punti di contatto conformemente alle disposizioni del presente Accordo entro trenta (30) giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.