Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. (26G00077)
Art. 3
Articolo 3
Settori di cooperazione
1. Le Parti collaborano per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonche' la criminalita' transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:
a. Criminalita' organizzata transnazionale e corruzione;
b. Attivita' svolte da gruppi terroristi, che sono considerate reato secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti o secondo le pertinenti Convenzioni internazionali vincolanti per le Parti, ivi incluse le attivita' intese a finanziare tali gruppi terroristi;
c. Reati contro la persona, in particolare rapimento e sfruttamento della prostituzione;
d. Produzione illegale e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonche' sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi e usati a scopo di doping, Nuove Sostanze Psicoattive (NSP);
e. Tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonche' di organi e tessuti umani e traffico di migranti e reati correlati;
f. Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi;
g. Criminalita' informatica e pedopornografia online;
h. Reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
i. Riciclaggio e legalizzazione dei proventi di reato;
j. Crimini contro la proprieta', inclusi i reati contro i patrimoni storici e culturali;
k. Reati ambientali;
l. Reati relativi alla contraffazione di denaro, delle carte di pagamento e di altri documenti di pagamento e alla contraffazione in genere;
m. Reati nel settore dei trasporti;
n. Altri reati gravi.
2. Al fine di prevenire la commissione di reati penali, le Autorita' competenti collaborano anche al fine di garantire:
a. l'ordine pubblico e la sicurezza, specialmente in occasione di grandi eventi e crisi sociali;
b. sviluppo della polizia di prossimita';
c. sicurezza stradale, sicurezza presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le metropolitane, nonche' presso i luoghi turistici;
d. cooperazione nel settore della polizia scientifica;
e. cooperazione nel settore delle unita' cinofile;
f. identificazione di persone che, per ragioni di salute o eta', non sono in grado di fornire informazioni su se' stesse, nonche' di cadaveri non identificati;
g. scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di Polizia;
h. cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione;
i. cooperazione nell'ambito della formazione di base, avanzata e specialistica, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attivita' organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole.
3. Il presente Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
4. Le Autorita' competenti possono concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalita'.
Settori di cooperazione
1. Le Parti collaborano per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonche' la criminalita' transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:
a. Criminalita' organizzata transnazionale e corruzione;
b. Attivita' svolte da gruppi terroristi, che sono considerate reato secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti o secondo le pertinenti Convenzioni internazionali vincolanti per le Parti, ivi incluse le attivita' intese a finanziare tali gruppi terroristi;
c. Reati contro la persona, in particolare rapimento e sfruttamento della prostituzione;
d. Produzione illegale e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonche' sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi e usati a scopo di doping, Nuove Sostanze Psicoattive (NSP);
e. Tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonche' di organi e tessuti umani e traffico di migranti e reati correlati;
f. Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi;
g. Criminalita' informatica e pedopornografia online;
h. Reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
i. Riciclaggio e legalizzazione dei proventi di reato;
j. Crimini contro la proprieta', inclusi i reati contro i patrimoni storici e culturali;
k. Reati ambientali;
l. Reati relativi alla contraffazione di denaro, delle carte di pagamento e di altri documenti di pagamento e alla contraffazione in genere;
m. Reati nel settore dei trasporti;
n. Altri reati gravi.
2. Al fine di prevenire la commissione di reati penali, le Autorita' competenti collaborano anche al fine di garantire:
a. l'ordine pubblico e la sicurezza, specialmente in occasione di grandi eventi e crisi sociali;
b. sviluppo della polizia di prossimita';
c. sicurezza stradale, sicurezza presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le metropolitane, nonche' presso i luoghi turistici;
d. cooperazione nel settore della polizia scientifica;
e. cooperazione nel settore delle unita' cinofile;
f. identificazione di persone che, per ragioni di salute o eta', non sono in grado di fornire informazioni su se' stesse, nonche' di cadaveri non identificati;
g. scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di Polizia;
h. cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione;
i. cooperazione nell'ambito della formazione di base, avanzata e specialistica, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attivita' organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole.
3. Il presente Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
4. Le Autorita' competenti possono concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalita'.