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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. (26G00077)

Art. 3

Articolo 3

Settori di cooperazione

1. Le Parti collaborano per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonche' la criminalita' transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:
a. Criminalita' organizzata transnazionale e corruzione;
b. Attivita' svolte da gruppi terroristi, che sono considerate reato secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti o secondo le pertinenti Convenzioni internazionali vincolanti per le Parti, ivi incluse le attivita' intese a finanziare tali gruppi terroristi;
c. Reati contro la persona, in particolare rapimento e sfruttamento della prostituzione;
d. Produzione illegale e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonche' sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi e usati a scopo di doping, Nuove Sostanze Psicoattive (NSP);
e. Tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonche' di organi e tessuti umani e traffico di migranti e reati correlati;
f. Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi;
g. Criminalita' informatica e pedopornografia online;
h. Reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
i. Riciclaggio e legalizzazione dei proventi di reato;
j. Crimini contro la proprieta', inclusi i reati contro i patrimoni storici e culturali;
k. Reati ambientali;
l. Reati relativi alla contraffazione di denaro, delle carte di pagamento e di altri documenti di pagamento e alla contraffazione in genere;
m. Reati nel settore dei trasporti;
n. Altri reati gravi.
2. Al fine di prevenire la commissione di reati penali, le Autorita' competenti collaborano anche al fine di garantire:
a. l'ordine pubblico e la sicurezza, specialmente in occasione di grandi eventi e crisi sociali;
b. sviluppo della polizia di prossimita';
c. sicurezza stradale, sicurezza presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le metropolitane, nonche' presso i luoghi turistici;
d. cooperazione nel settore della polizia scientifica;
e. cooperazione nel settore delle unita' cinofile;
f. identificazione di persone che, per ragioni di salute o eta', non sono in grado di fornire informazioni su se' stesse, nonche' di cadaveri non identificati;
g. scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di Polizia;
h. cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione;
i. cooperazione nell'ambito della formazione di base, avanzata e specialistica, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attivita' organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole.
3. Il presente Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
4. Le Autorita' competenti possono concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalita'.