Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. (16G00223)
Art. 8
Articolo 8
Riservatezza
(1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete.
(2) Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) delle Parti Contraenti che trattano le finalita' specificate all'articolo 1, e possono essere utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita'. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
(3) Tali informazioni non possono essere utilizzate per finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. (4) Le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo non devono essere comunicate a nessun altro Stato o territorio che non sia Parte del presente Accordo se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.
(5) I dati personali possono essere trasmessi nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.