Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. (16G00223)
Art. 4
Articolo 4
Definizioni
(1) Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:
a) il termine "Principato del Liechtenstein", usato in senso geografico, designa il territorio sul quale il Principato del Liechtenstein esercita la propria sovranita';
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
c) l'espressione "autorita' competente" designa:
aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato;
bb) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica, un'eredita' giacente e ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica, nonche' enti e destinazioni patrimoniali speciali considerati come una persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta, che soddisfa i requisiti sostanziali di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
g) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa';
h) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
i) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
j) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente che richiede le informazioni;
k) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
l) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
m) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
n) l'espressione "questioni fiscali" designa tutte le questioni fiscali, ivi compresi i reati tributari;
o) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;
p) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.
(2) Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorita' competenti non convengano su un significato comune ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte Contraente.