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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. (16G00223)

Art. 7


Articolo 7

Possibilita' di rifiutare una richiesta

(1) L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta della Parte richiedente se
a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo e, in particolare, se non sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 5; oppure
b) la divulgazione delle informazioni richieste e' contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.
(2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte interpellata l'obbligo
a) di fornire informazioni soggette a legal privilege, oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure
b) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alle proprie prassi amministrative, a condizione che la disposizione del presente sotto-paragrafo non pregiudichi gli obblighi di una Parte contraente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo.
(3) Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia.
(4) La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.
(5) La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.