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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. (16G00223)

Art. 13


Articolo 13

Denuncia

(1) Il presente Accordo restera' in vigore fino alla denuncia; ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificandone la cessazione per iscritto all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
(2) Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.
(3) A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni fornite e ricevute ai sensi dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformita' degli obblighi di diritto internazionale applicabili e degli obblighi derivanti dall'appartenenza di entrambe le Parti allo Spazio Economico Europeo e, per quanto riguarda l'Italia, in conformita' degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico