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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. (16G00222)

Art. 7

Art. 7.
Richieste di assistenza

1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita' delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.
3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorita':
per la Repubblica italiana:
le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine;
per la Repubblica d'Austria:
le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.
Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorita' interessate.