N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. (16G00222)

Art. 21

Art. 21.
Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri

In occasione di eventi sportivi transfrontalieri e' consentito - previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.