Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. (16G00222)
Art. 21
Art. 21.
Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri
In occasione di eventi sportivi transfrontalieri e' consentito - previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.
Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri
In occasione di eventi sportivi transfrontalieri e' consentito - previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.