Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. (16G00222)
Art. 2
Art. 2.
Zone di frontiera
1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende: nella Repubblica italiana:
i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine;
nella Repubblica d'Austria:
le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.
2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonche' sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorita' competenti.