Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. (16G00222)
Art. 3
Art. 3.
Definizione
Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti o impiegati nei Centri comuni o destinati alle unita' miste operanti alla frontiera comune.