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Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ((ivi compreso il rifinanziamento degli interventi)) di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.
(4)

AGGIORNAMENTO (4)


La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

Art. 2.

Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalita' volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche' sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonche' di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianita' anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facolta' di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilita' di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purche' titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentativita' territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche', per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell' ( , a norma dell' ): "Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli , di cui al ; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al . 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.". Il (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell' ) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103. - Si riporta il testo vigente del , convertito, con modificazioni, dalla (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): "Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate) 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli e , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell' (Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive): "Art. 9. Abuso di dipendenza economica. 1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e' valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. 3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell' , l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall' , nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al , posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della citata : "Art. 14. Decreti legislativi. 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 37 della citata : "Art. 37. Esodo e prepensionamento. 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell' (Ordinamento della professione di giornalista): "Art. 62. Deliberazioni del Consiglio nazionale. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonche' al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.".

Art. 3.

Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo ((...)),»; ((1))
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualita' prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione e di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprieta' o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;
c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge".

Art. 4.

Proroga dei termini per l'equo compenso
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' (Equo compenso nel settore giornalistico), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico 1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1; f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive: a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso. 4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3. 5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese.".

Art. 5.

Esercizio della professione di giornalista
1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».

Art. 6.

Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata , come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Ordine dei giornalisti. E' istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".

Art. 7.

Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati».
2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell' (Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), come modificato dalla presente legge: "Art.2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero. Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.". - Si riporta il testo del (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: "Art. 55. (Disposizioni varie). (Omissis). 24. L' , va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all' . (Omissis).".

Art. 8.

Nuove disposizioni per la vendita dei giornali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parita' di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno gia' effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicita' regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicita' effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
Note all' (Disposizioni sulla stampa) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della citata : "Art. 16. Distribuzione. Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita' di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.".

Art. 9.

Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e' preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione gia' in atto.
1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell' (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla presente legge: "Art. 49. Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 31 ottobre 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e' preceduto, ai sensi dell' , da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. 1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. 1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non si applicano le esclusioni di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . 1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione gia' in atto. 1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitivita'. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell' o, comunque, persone di riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato. 4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche', tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti. 4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al , la carica di cui all' , o la carica di consigliere regionale. 4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell' ; c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al , salvi gli effetti della riabilitazione; d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del , fatti salvi gli effetti della riabilitazione; e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni. 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all' , e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega. 6. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi' individuati. a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della designazione stessa. 6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. 6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina. 7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7. 9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. 10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato: a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione; b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione; c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti; d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica, dall' , convertito, con modificazioni, dalla , individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita'; g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione nel sito internet della societa': 1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale; 2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa' di cui all'articolo 49-quater, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all' , ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti; 3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma; 4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso; 5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter; 6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della societa', ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico. 10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. 11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo. 12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all' e , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni. 12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni. 12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell' , non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio. 13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall' ."

Art. 10.

Norme di coordinamento
1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a valere su di esse.
4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici gia' maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
Note all'art. 10: Il testo del , come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo dell' e' riportato nelle Note all'art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando