Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo;
a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto; (9) ((12))
b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16;
c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;
d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); (9) ((12))
e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127;
f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h-bis) "relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14-bis; ((12))
h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la rendicontazione di sostenibilita' quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; (9) ((12))
i) "responsabile/responsabili dell'incarico":
1) il revisore legale o i revisori legali ai quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di revisione.
1) il revisore legale o i revisori legali ai quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di revisione.
i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione":
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle societa' controllate significative;
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle societa' controllate significative;
i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una societa' di revisione legale, il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita';
(9) ((12))
i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' come definiti alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche' i revisori della sostenibilita' designati dalle societa' controllate significative in qualita' di responsabili dell'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; (9) ((12))
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una societa' di revisione legale, il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita';
(9) ((12))
i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' come definiti alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche' i revisori della sostenibilita' designati dalle societa' controllate significative in qualita' di responsabili dell'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; (9) ((12))
l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464; (9) ((12))
o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; (9) ((12))
p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;
p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo": il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita'; (9) ((12))
q) "societa' di revisione legale": una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilita'; (9) ((12))
r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA); (9) ((12))
s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;
1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;
s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una societa' di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);
s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".