N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. (16G00083)

Art. 5

ARTICOLO 5
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

Le Parti qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due Paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un'Istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi, presso le istituzioni universitarie dell'altro Paese, alla frequenza d'un corso di laurea al livello successivo.
La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due Paesi, per l'accesso ai corsi di Laurea di livello successivo dell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria del Paese di accoglienza.
L'iscrizione sara' concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso allo specifico corso di studi.
Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potra' anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l'Istituzione universitaria del suo Paese.