Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. (16G00083)
Art. 4
ARTICOLO 4
Riconoscimento di periodi di studi e di esami
Nella loro domanda d'iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese, presenteranno per il riconoscimento i certificati rilasciati dall'Istituzione universitaria del loro Paese, il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea.
Le Istituzioni universitarie, al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi, rilasceranno agii studenti idonea ed adeguata certificazione. L'organo competente per il rilascio dell'idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita e alla durata degli studi, e' l'Istituzione universitaria d'accoglienza,
Agli studenti e' richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell'Istituzione universitaria, ove non siano gia' stati superati presso l'Istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanziali.
Riconoscimento di periodi di studi e di esami
Nella loro domanda d'iscrizione, gli studenti intenzionati a proseguire un particolare corso di studi presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese, presenteranno per il riconoscimento i certificati rilasciati dall'Istituzione universitaria del loro Paese, il periodo e la durata degli studi svolti con profitto, come pure saranno indicati sui certificati i risultati degli esami nelle corrispondenti discipline del corso di laurea.
Le Istituzioni universitarie, al fine di snellire la procedura di riconoscimento della durata degli studi, rilasceranno agii studenti idonea ed adeguata certificazione. L'organo competente per il rilascio dell'idoneo certificato relativo al tipo degli esami, alla votazione conseguita e alla durata degli studi, e' l'Istituzione universitaria d'accoglienza,
Agli studenti e' richiesto di sostenere gli esami obbligatori dello specifico corso di laurea dell'Istituzione universitaria, ove non siano gia' stati superati presso l'Istituzione universitaria di provenienza e a condizione che non vi siano differenze sostanziali.