Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. (16G00071)
Art. 4
Art. 4.
Modalita' della cooperazione
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
c. scambio di personale docente e di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari;
d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
e. partecipazione ad esercitazioni militari;
f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
g. visite di navi ed aeromobili militari;
h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi;
i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Modalita' della cooperazione
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
c. scambio di personale docente e di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari;
d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
e. partecipazione ad esercitazioni militari;
f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
g. visite di navi ed aeromobili militari;
h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi;
i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.