Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. (16G00071)
Art. 21
Art. 21.
Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.