Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. (16G00071)
Art. 13
Art. 13.
Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti;
b. aeromobili e relativi equipaggiamenti;
c. carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
i. materiali informatici e di telecomunicazione;
j. materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;
k. materiali specifici per l'addestramento militare;
l. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
m. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
n. materiali militari d'abbigliamento, da campeggio e mobilio.
Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti;
b. aeromobili e relativi equipaggiamenti;
c. carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
i. materiali informatici e di telecomunicazione;
j. materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;
k. materiali specifici per l'addestramento militare;
l. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
m. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
n. materiali militari d'abbigliamento, da campeggio e mobilio.
Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.