Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231)
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.