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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231)

Costituzione-Allegato

Allegato

ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE Articolo 2
Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:
(a) ...
(b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire interesse per il principio del libero movimento di persone e che si impegnano a prestare un contributo finanziario almeno per le esigenze amministrative dell'Organizzazione, con una quota concordata dal Consiglio e dallo Stato interessato, previo voto favorevole a maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello Stato della presente Costituzione in conformita' con i suoi processi costituzionali.

Articolo 4
1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con il versamento dei contributi finanziari all'Organizzazione non avra' diritto di voto se l'importo degli arretrati e' uguale o superiore all'importo dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la perdita del diritto di voto sara' effettiva un anno dopo che il Consiglio sara' stato informato che il membro interessato e' in arretrato in misura tale da comportare la perdita del diritto di voto, qualora in quel momento lo Stato Membro si trovi ancora in arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio tuttavia, con un voto di maggioranza semplice, puo' mantenere o ripristinare il diritto di voto di quello Stato Membro, nel caso in cui abbia appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano dal controllo dello Stato membro.
2. ...

Articolo 18
1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale saranno eletti con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio e possono essere ri-eletti per un ulteriore mandato. Tale mandato avra' di norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali, puo' essere inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza di due terzi. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale firmeranno un contratto approvato dal Consiglio, e firmato dal Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.
2. ...

Articolo 30
1. ...
2. Gli emendamenti che comportano modifiche sostanziali alla Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati Membri, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio stabilira' con voto a maggioranza di due terzi se un emendamento comporta una modifica sostanziale alla Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio.

Articoli concernenti il Comitato Esecutivo
Articolo 5: cancellare la lettera (b); rinumerare la lettera (c) Articolo 6: sara' il seguente: «Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle menzionate in altre disposizioni della presente Costituzione, saranno:
(a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi e le attivita' dell'Organizzazione;
(b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attivita' di ogni organo sussidiario;
da (c) fino ad (e): nessuna modifica.
Articolo 9: cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rinumerare la lettera (c).
Articolo 10: sara' il seguente: «Il Consiglio potra' creare gli organi sussidiari che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento delle sue funzioni.»
Capitolo V (Artt. da 12 a 16 compreso): Cancellare. Rinumerare i capitoli e gli articoli successivi.
Articolo 18: cancellare i rifermenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.
Articolo 21: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
Sostituire «ogni organo sussidiario» a «ogni sotto-comitato».
Articolo 22: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
Articolo 23: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.
Articolo 24: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.
Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3: cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire «organi sussidiari» a «sottomitato(i)».