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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231)

Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.