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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231)

Costituzione-Emendamenti


OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni


CONSIGLIO


Settantaseiesima Sessione


RISOLUZIONE n. 997 (LXXVI)
(Adottata dal Consiglio nel corso della sua 421ª riunione il 24 novembre 1998)


EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Il Consiglio,
Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione e' stata adottata il 19 ottobre 1953, e' entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che gli emendamenti alla Costituzione sono stati adottati dal Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il 14 novembre 1989,
Tenendo a mente la necessita' di rivedere la Costituzione, al fine di rafforzare la struttura e snellire il processo decisionale dell'Organizzazione,
Ricordando altresi' la sua Risoluzione N. 973 (LXXIV) del 26 novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro aperto ai rappresentanti degli Stati Membri interessati, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un rappresentate nominato dal Gruppo di Lavoro, allo scopo di esaminare i possibili emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione,
Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili Emendamenti alla Costituzione (MC/1944), presentata dal Direttore Generale su raccomandazione del Gruppo di Lavoro,
Prendendo atto del fatto che la disposizione dell' Articolo 30, paragrafo 1, della Costituzione - che prevede che i testi delle proposte di emendamenti alla Costituzione debbano essere trasmessi dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio - e' stata debitamente osservata.
Considerando che la proposta di emendamenti non comporta nuovi obblighi per i Membri,
Agendo in base all' Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione , Adotta gli emendamenti alla Costituzione, indicati in Allegato alla presente risoluzione, (1) i cui testi nelle lingue inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede,
Invita gli Stati membri ad accettare tali emendamenti al piu' presto, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali ed a darne conseguente notifica al Direttore Generale.

(1) Gli emendamenti sono sottolineati in Allegato per motivi di ordine pratico.