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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (12G0186)

Art. 6

Articolo 6
Procedura da seguire per proporre un emendamento alle misure di controllo dei sistemi di pulizie

1) Ogni Parte puo' proporre un emendamento all'Annesso 1 conformemente al presente articolo:
2) Una proposta iniziale deve contenere le informazioni prescritte all' Allegato 2 ed essere sottoposta all'Organizzazione. Quando l'Organizzazione riceve una proposta, essa la sottopone all'attenzione delle Parti, dei membri dell'Organizzazione, dell'ONU e delle sue istituzioni specializzate, delle organizzazioni intergovernative aventi concluso degli accordi con l'Organizzazione ed Organizzazioni Non Governative dotate dello statuto consultivo e comunica loro il testo.
3) Il Comitato decide se il sistema anti-sporcizia in questione richiede uno studio piu' ampio basandosi sulla proposta iniziale. Se il Comitato decide che uno studio piu' ampio e' giustificato, domanda alla Parte che ha formulato la proposta di sottoporgli una proposta dettagliata contenente le informazioni di cui all'art. 3, salvo se queste ultime gia' figurino nella proposta iniziale. Se il Comitato ritiene che esista un rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve essere invocata per impedirgli di decidere di proceder e alla valutazione della proposta. Il Comitato costituisce un gruppo tecnico conformemente all'articolo 7.
4) Il Gruppo tecnico studia la proposta dettagliata nonche' i dati supplementari che avrebbero potuto essere sottoposti da ogni entita' interessata e dopo aver proceduto ad una valutazione, indica al Comitato se la proposta ha dimostrato che poteva esistere un rischio eccessivo di effetti sfavorevoli su organismi non mirati o sulla salute dell'uomo tale da giustificare un emendamento all'allegato 1.
A tale riguardo:
a) lo studio del gruppo tecnico consiste nel:
i) valutare il vincolo fra il sistema di pulizie in questione e gli effetti sfavorevoli connessi che sono stati osservati, sia nell'ambiente o sulla salute dell'uomo, ivi compreso, ma senza limitarvisi, mediante il consumo di alimenti di origine marina contagiati, sia per mezzo di studi controllati, basandosi sui dati descritti all'allegato 3 e su tutti gli altri dati pertinenti messi in evidenza:
ii) valutare la riduzione del rischio potenziale dovuta alle misure di controllo proposte e da qualunque altra misura di controllo che il gruppo tecnico possa programmare;
iii) esaminare le informazioni disponibili sulla fattibilita' tecnica delle misure di controllo ed il rapporto costo-efficacia della proposta;
iv) esaminare le informazioni disponibili sugli altri effetti che avrebbe l'introduzione di tali misure di controllo per quanto riguarda:
l'ambiente (ivi compreso, senza tuttavia limitarvisi, il costo dell'inerzia e l'incidenza sulla qualita' dell'aria);
i problemi di salute e di sicurezza per i cantieri navali (vale a dire gli effetti sugli operai di questi cantieri);
il costo per i trasporti marittimi internazionali ed altri settori interessati; e
v) esaminare le soluzioni di ricambio appropriate che potrebbero essere disponibili, ivi compresi i rischi potenziali connessi a queste soluzioni;
b) il rapporto del Gruppo tecnico e' sottoposto per iscritto e tiene conto di ciascuna delle valutazioni e di ciascuno degli esami di cui a capoverso a); il Gruppo tecnico puo', tuttavia, decidere di non procedere alle valutazioni ed agli esami descritti ai capoversi da ii) a a) v, se ritiene, al termine della valutazione descritta al capoverso a) i), che la proposta non meriti di essere ulteriormente esaminata;
c) il rapporto del gruppo tecnico include, tra l'altro, una raccomandazione indicante se le misure di controllo internazionale previste in applicazione della presente Convenzione sono giustificate per i sistema anti-sporcizia in questione, se le misure specifiche di controllo suggerite nella proposta dettagliata sono appropriate o se altre misure di controllo sono ritenute dal Gruppo piu' adatte.
5) Il rapporto del Gruppo tecnico e' divulgato alle Parti, ai membri dell'Organizzazione, all'ONU ed alle sue Istituzioni Specializzate, alle Organizzazioni Governative aventi concluso accordi con l'Organizzazione ed alle Organizzazioni Non Governative dotate dello statuto consultivo presso l'Organizzazione prima del suo esame da parte del Comitato. Il Comitato decide se sia il caso di approvare una proposta di emendamento dell'allegato 1 e, se del caso, modifiche di tale proposta, in considerazione del rapporto del Gruppo Tecnico.
Se il rapporto indica un rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di una certezza scientifica assoluta non deve di per se' essere invocata per impedire al Comitato di decidere di iscrivere un sistema anti-sporcizia all'allegato 1. Le proposte di emendamento all'Allegato 1 sono divulgate, se approvate dal Comitato, in conformita' all'articolo 16 2) a). La decisione di non approvare una proposta non esclude un successivo esame di una nuova proposta relativa ad un determinato sistema anti-sporcizia se emergono nuove informazioni.
6) Solo le Parti possono partecipare alle decisioni prese dal Comitato, come quelle descritte ai paragrafi 3) e 5).