Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (12G0186)
Art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa e contraria:
1) "Amministrazione" designa il Governo dello Stato sotto la cui autorita' la nave e' gestita. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Amministrazione e' il Governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed alla gestione dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente destinato all'esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente alle coste su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e del loro sfruttamento e della gestione delle loro risorse naturali , l'Amministrazione e' il Governo dello stato costiero interessato.
2) "Sistema antisporcizia" indica un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o impedire il deposito di organismi indesiderabili
3) "Comitato" designa il Comitato della protezione dell'ambiente marmo dell'Organizzazione.
4) Stazza lorda indica la stazza lorda calcolata secondo le regole sulla stazza lorda enunciate all' Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazza delle navi, o in ogni convenzione che le succeda.
5) "Viaggio internazionale" designa un viaggio effettuato da una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato a destinazione o in provenienza da un porto, da un cantiere navale o da un "terminal" in alto mare che dipende dalla giurisdizione di un altro Stato.
6) "lunghezza" indica la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico quale modificata dal relativo Protocollo del 1988 o in ogni qualsiasi Convenzione che le succeda.
7) Organizzazione indica l'Organizzazione marittima internazionale 8) Segretario Generale indica il Segretario generale dell'Organizzazione.
9) Per "Nave " s'intende un bastimento di qualsiasi tipo gestito nell'ambiente marino e che include gli idropteri, gli aliscafi, i mezzi sottomarini, i mezzi galleggianti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unita' galleggianti di stoccaggio (FSU) e le unita' galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (FPSO).
10) "Gruppo tecnico" designa un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei Membri dell' Organizzazione, dell'ONU e delle sue Istituzioni Specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative aventi concluso accordi con l'Organizzazione e di Organizzazioni Non Governative dotate di uno statuto consultivo presso l'Organizzazione che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti di istituti e di aziende nonche' di laboratori che si dedicano all'analisi dei sistemi anti-sporcizia. Tali rappresentanti devono essere esperti nel settore del divenire nell'ambiente e dei suoi effetti sull'ambiente, degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell'uomo, dell'analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecniche di rivestimento dei sistemi anti-sporcizia o di altri settori specializzati necessari per studiare in modo obiettivo la fondatezza a livello tecnico di una proposta dettagliata.
2) Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che e' sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato 1 dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione piu' tempestiva del sistema di controllo.
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa e contraria:
1) "Amministrazione" designa il Governo dello Stato sotto la cui autorita' la nave e' gestita. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Amministrazione e' il Governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed alla gestione dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente destinato all'esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente alle coste su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e del loro sfruttamento e della gestione delle loro risorse naturali , l'Amministrazione e' il Governo dello stato costiero interessato.
2) "Sistema antisporcizia" indica un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o impedire il deposito di organismi indesiderabili
3) "Comitato" designa il Comitato della protezione dell'ambiente marmo dell'Organizzazione.
4) Stazza lorda indica la stazza lorda calcolata secondo le regole sulla stazza lorda enunciate all' Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazza delle navi, o in ogni convenzione che le succeda.
5) "Viaggio internazionale" designa un viaggio effettuato da una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato a destinazione o in provenienza da un porto, da un cantiere navale o da un "terminal" in alto mare che dipende dalla giurisdizione di un altro Stato.
6) "lunghezza" indica la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico quale modificata dal relativo Protocollo del 1988 o in ogni qualsiasi Convenzione che le succeda.
7) Organizzazione indica l'Organizzazione marittima internazionale 8) Segretario Generale indica il Segretario generale dell'Organizzazione.
9) Per "Nave " s'intende un bastimento di qualsiasi tipo gestito nell'ambiente marino e che include gli idropteri, gli aliscafi, i mezzi sottomarini, i mezzi galleggianti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unita' galleggianti di stoccaggio (FSU) e le unita' galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (FPSO).
10) "Gruppo tecnico" designa un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei Membri dell' Organizzazione, dell'ONU e delle sue Istituzioni Specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative aventi concluso accordi con l'Organizzazione e di Organizzazioni Non Governative dotate di uno statuto consultivo presso l'Organizzazione che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti di istituti e di aziende nonche' di laboratori che si dedicano all'analisi dei sistemi anti-sporcizia. Tali rappresentanti devono essere esperti nel settore del divenire nell'ambiente e dei suoi effetti sull'ambiente, degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell'uomo, dell'analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecniche di rivestimento dei sistemi anti-sporcizia o di altri settori specializzati necessari per studiare in modo obiettivo la fondatezza a livello tecnico di una proposta dettagliata.
2) Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che e' sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato 1 dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione piu' tempestiva del sistema di controllo.