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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (12G0186)

Art. 20

Articolo 20
Depositario

1) la presente Convenzione e' depositata presso il Segretario generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
2) Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione,il Segretario Generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito;
i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della loro data;
ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonche' della data in cui esso e' stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia;
b) dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione ne trasmette il testo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.