Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (12G0186)
Art. 3
Articolo 3
Applicazione
1) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, quest'ultima si applica:
a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte
b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte, ma che sono gestite sotto l'autorita' di una Parte; e
c) alle navi che entrano in un porto, un cantiere navale o in un terminal al largo di una Parte, ma che non sono comprese ai capoversi a) o b)
2) La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o ad altre navi appartenenti ad una Parte o da essa gestita e utilizzate esclusivamente, all'epoca in questione, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ogni Parte si accerta di prendere misure appropriate che non compromettono le operazioni o la capacita' operativa di navi di questo tipo che le appartengono o che sono da essa gestite, che agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione per quanto cio' sia ragionevole e possibile in pratica.
3) Trattandosi di navi di Stati non Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinche' tali navi non beneficino di un trattamento piu' favorevole.
Applicazione
1) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, quest'ultima si applica:
a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte
b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte, ma che sono gestite sotto l'autorita' di una Parte; e
c) alle navi che entrano in un porto, un cantiere navale o in un terminal al largo di una Parte, ma che non sono comprese ai capoversi a) o b)
2) La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o ad altre navi appartenenti ad una Parte o da essa gestita e utilizzate esclusivamente, all'epoca in questione, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ogni Parte si accerta di prendere misure appropriate che non compromettono le operazioni o la capacita' operativa di navi di questo tipo che le appartengono o che sono da essa gestite, che agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione per quanto cio' sia ragionevole e possibile in pratica.
3) Trattandosi di navi di Stati non Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinche' tali navi non beneficino di un trattamento piu' favorevole.