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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (11G0230)

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

1. Alle informazioni, ai documenti ed ai materiali, per cui si procede allo scambio nell'ambito della cooperazione stabilita dal presente accordo, si garantisce protezione, conformemente al codice di sicurezza del Paese della Parte di provenienza.

2. Ciascuna Parte fornisce a tutte le informazioni, ai documenti ed a i materiali classificati una copertura di sicurezza pari a quella della Parte di provenienza e adotta tutte le misure necessarie perche' sia mantenuta per il tempo richiesto dalla Parte inviante.

3. Ai sensi del presente Accordo:

a. per "informazioni classificate" si intendono tutti i documenti o materiali specificati nei punti seguenti o qualsiasi documento, informazione, attivita' o altro, cui e' attribuito un grado di protezione di sicurezza;
b. per "documenti classificati" si intendono tutte le informazioni classificate in forma scritta o stampata, compresa l'analisi di dati, nastri, mappe, fotografie, schizzi, progetti, riprese, note, fotocopie fatte con qualsiasi mezzo o processo magnetico o riprese elettromagnetiche o video di qualsiasi tipo;
c. per "materiali classificati" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, attrezzatura o arma prodotti o in corso di produzione contrassegnato da un livello di protezione.

4. Le informazioni, documenti e i materiali sono considerati riservati se contengono informazioni classificate cui sia assegnato un livello di sicurezza. Si considera informazione riservata qualsiasi comunicazione, fatta in ogni circostanza e con qualsiasi mezzo.

5. Per procedere allo scambio di informazioni, documenti e materiali riservati, le due parti adottano la seguente classificazione di sicurezza:


Parte di provvedimento in formato grafico



6. Le Parti assicurano che qualsiasi documento, materiale o tecnologia di cui si proceda allo scambio in virtu' di questo accordo saranno utilizzati per gli scopi stabiliti dalla Parte inviante ed entro i limiti comunemente concordati.

7. Il trasferimento a Parti terze di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali difensivi o attrezzature, che siano o meno sottoposti a classificazione di riservatezza, in virtu' della cooperazione derivante dal presente Accordo, avviene previa autorizzazione scritta della Parte di provenienza.

8. Per Parte terza si intende un Paese o un'organizzazione internazionale che non e' Parte di questo accordo e che non dispone dei requisiti per accedere alle informazioni classificate, incluso il principio della necessita' di sapere. Il trasferimento di informazioni riservate tra le due Parti si effettua esclusivamente attraverso i canali Governo - Governo o attraverso canali autorizzati dalle competenti autorita' nazionali di sicurezza dei due Paesi.