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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (11G0230)

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DEI DANNI

La Parte il cui personale provoca danni durante o in correlazione alle attivita' svolte, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si fa carico dei costi dei danni, come previsto dalle norme del Paese della Parte ricevente.