Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (11G0230)
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DEI DANNI
La Parte il cui personale provoca danni durante o in correlazione alle attivita' svolte, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si fa carico dei costi dei danni, come previsto dalle norme del Paese della Parte ricevente.
RISARCIMENTO DEI DANNI
La Parte il cui personale provoca danni durante o in correlazione alle attivita' svolte, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si fa carico dei costi dei danni, come previsto dalle norme del Paese della Parte ricevente.