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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (11G0230)

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5
SCAMBIO DI ARMAMENTI

Nell'ambito del presente Accordo ed in riferimento all'art.1, si puo' procedere allo scambio del materiale bellico, armi, munizioni indicato di seguito, da attuare sia con modalita' diretta da Paese a Paese, sia tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi:

a. armi automatiche da fuoco e relative munizioni;
b. armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;
c. bombe, mine, missili, siluri e connesso equipaggiamento di monitoraggio;
d. carri armati e veicoli per uso militare;
e. aerei ed elicotteri e relativo armamento fabbricati per uso militare;
f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
g. sistemi fotografici, elettronici ed optoelettronici nonche' altra attrezzatura prodotta per uso militare;
h. materiali per l'addestramento militare;
i. macchine ed attrezzature progettate per produzione, collaudo e controllo di armi e munizioni;
j. equipaggiamento speciale fabbricato per uso militare;
k. satelliti;
l. sistemi di comunicazione ed attrezzature di comunicazione digitale;
m. equipaggiamento elettronico da guerra;
n. apparecchiature computerizzate ed informatiche;
o. altre armi, strumenti, munizioni e connesso equipaggiamento, come stabilito dalle due Parti.