Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (11G0230)
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3
AMBITI DELLA COOPERAZIONE
1. La cooperazione tra le due Parti comprende i seguenti ambiti:
a. politica militare e di difesa;
b. politica del procurement e dell'industria di difesa militare di competenza dei due Ministeri della Difesa;
c. importazione, esportazione e trasporto di armi in conformita' alle rispettive normative e regolamenti nazionali;
d. operazioni umanitarie e di peace-keeping;
e. osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti;
f. organizzazione delle Forze Armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale;
g. addestramento e formazione militare;
h. questioni di polizia militare;
i. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari;
j. servizio medico militare;
k. storia militare;
l. sport militari.
2. La cooperazione militare puo' non esser circoscritta agli ambiti citati.
Le due Parti individuano nuove aree di cooperazione di comune interesse.
AMBITI DELLA COOPERAZIONE
1. La cooperazione tra le due Parti comprende i seguenti ambiti:
a. politica militare e di difesa;
b. politica del procurement e dell'industria di difesa militare di competenza dei due Ministeri della Difesa;
c. importazione, esportazione e trasporto di armi in conformita' alle rispettive normative e regolamenti nazionali;
d. operazioni umanitarie e di peace-keeping;
e. osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti;
f. organizzazione delle Forze Armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale;
g. addestramento e formazione militare;
h. questioni di polizia militare;
i. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari;
j. servizio medico militare;
k. storia militare;
l. sport militari.
2. La cooperazione militare puo' non esser circoscritta agli ambiti citati.
Le due Parti individuano nuove aree di cooperazione di comune interesse.