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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. (11G0080)

Art. 21

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, il reddito e' imponibile nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quando un residente di uno Stato contraente ritrae detto reddito da fonti situate nell'altro Stato contraente, tale reddito e' imponibile anche nello Stato dal quale proviene ed in conformita' alla legislazione di detto Stato. Quando tale reddito proviene da un trust o da una successione, diverso da un trust in ordine al quale erano deducibili i contributi, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei redditi, se il reddito e' imponibile nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo e' residente.