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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. (11G0080)

Art. 13

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di
(a) azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una societa', il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero
(b) una partecipazione sostanziale in una societa' di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato,
sono imponibili in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "beni immobili" non comprende alcuna proprieta', diversa dalla proprieta' in locazione, in cui si svolge l'attivita' della societa', della societa' di persone, trust o successione.
5. Allorche' un residente di uno Stato contraente aliena beni nel corso di una organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, o di una scissione o altra analoga operazione, e gli utili, ricavi o redditi relativi a detta alienazione non sono riconosciuti ai fini impositivi in detto Stato, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, dietro richiesta della persona che acquisisce i beni, puo' accettare, fatti salvi i termini e le condizioni accettabili per detta autorita' competente, di differire il riconoscimento degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni ai fini dell'imposizione in detto altro Stato fino al termine e con le modalita' da stabilire nell'accordo tra l'autorita' competente e la persona che acquisisce i beni. L'autorita' competente di uno Stato contraente che abbia concluso tale accordo informa l'autorita' competente dell'altro Stato contraente circa i termini dell'accordo.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
7. Quando una persona fisica e' residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diviene residente dell'altro Stato contraente, e' considerata ai fini dell'imposizione nel primo Stato contraente come se avesse alienato dei beni, ed e' assoggettata a imposizione in detto Stato relativamente agli utili ricavati da tali beni alla data del cambiamento di residenza, la persona fisica puo' scegliere nell'altro Stato contraente nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di alienazione di essere assoggettata a imposizione come se la persona fisica avesse venduto e riacquistato i beni ad un ammontare pari al suo valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.