N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. (11G0080)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.510.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle risorse rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione

Art. 1


CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DEL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada,
desiderosi di' concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne il Canada:
le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta canadese");
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Art. 3

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Canada o l'Italia;
(b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa
(i) qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale del Canada che, in conformita' al diritto internazionale ed alle leggi canadesi, e' considerata come zona all'interno della quale il Canada puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali, e
(ii) lo spazio marino ed aereo sovrastante le zone di cui al comma (i) relativamente a qualsiasi attivita' svolta in collegamento con la ricerca o lo sfruttamento delle risorse naturali di cui al suddetto comma;
(c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "autorita' competente" designa
(i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale o il-rappresentante autorizzato del Ministro, e
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
(h) il termine "nazionali" designa
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato catraente;
(i) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi viaggio di una nave o aeromobile effettuato da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente per il trasporto di passeggeri o beni, ad eccezione del caso in cui lo scopo principale del viaggio sia il trasporto di passeggeri o beni tra localita' situate nell'altro Stato contraente.
2. Per l'applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Art. 4

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, ma non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui essa e' stata costituita o comunque creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, la detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione dalle imposte previsto dalla Convenzione.

Art. 5

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo connesso alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali;
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio solamente se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di accogliere informazioni per la impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione fiscale dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorche'
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole nell'articolo 24.
3. Uno Stato contraente non puo' modificare gli utili di un'impresa nelle circostanze di cui al paragrafo 1 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla propria legislazione interna e, in ogni caso, dopo sei anni dal termine dell'anno in cui, in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli utili assoggettabili a tale modifica sarebbero stati realizzati da detta impresa.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non si applicano nei casi di frode o reato premeditato.

Art. 10

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) ad eccezione del caso in cui i dividendi pagati da una societa' finanziaria residente in Canada controllata da non-residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della societa' che distribuisce i dividendi; e
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire al Canada di applicare un'imposta sugli utili attribuibili all'alienazione dei beni immobili situati in detto Stato da parte di una societa' che svolga un'attivita' commerciale relativamente a beni immobili o sugli utili di una societa' attribuibili alla stabile organizzazione in Canada, in aggiunta all'imposta applicabile sugli utili delle societa' di nazionalita' di detto Stato, a condizione che tale imposta addizionale non ecceda il 5 per cento dell'ammontare di tali utili che non siano stati assoggettati a detta imposta addizionale nei precedenti anni fiscali. Ai fini della presente disposizione, il termine "utili" designa gli utili derivanti dall'alienazione di detti beni immobili situati in Canada imponibili dal Canada ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 o del paragrafo 1 dell'articolo 13, e i profitti, inclusi i ricavi, imputabili a una stabile organizzazione in Canada in un anno e negli anni precedenti successivamente alla deduzione di tutte le imposte diverse dall'imposta speciale di cui al presente paragrafo, prelevate su tali profitti in Canada.

Art. 11

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
(a) gli interessi sono pagati ad un beneficiario effettivo che e' un residente dell'altro Stato contraente e se il debitore degli interessi e' il primo Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o
(b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo altro Stato contraente, di una sua suddivisione, o di un suo ente; o
(c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorita' competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti o non da ipoteca, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni, nonche' i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione);
(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o altra opera artistica (ad eccezione dei canoni relativi a software per computer, canoni relativi a pellicole cinematografiche o canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne e' l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche e i canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o altri beni immateriali, nonche', per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto od informazione per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di
(a) azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una societa', il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero
(b) una partecipazione sostanziale in una societa' di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato,
sono imponibili in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "beni immobili" non comprende alcuna proprieta', diversa dalla proprieta' in locazione, in cui si svolge l'attivita' della societa', della societa' di persone, trust o successione.
5. Allorche' un residente di uno Stato contraente aliena beni nel corso di una organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, o di una scissione o altra analoga operazione, e gli utili, ricavi o redditi relativi a detta alienazione non sono riconosciuti ai fini impositivi in detto Stato, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, dietro richiesta della persona che acquisisce i beni, puo' accettare, fatti salvi i termini e le condizioni accettabili per detta autorita' competente, di differire il riconoscimento degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni ai fini dell'imposizione in detto altro Stato fino al termine e con le modalita' da stabilire nell'accordo tra l'autorita' competente e la persona che acquisisce i beni. L'autorita' competente di uno Stato contraente che abbia concluso tale accordo informa l'autorita' competente dell'altro Stato contraente circa i termini dell'accordo.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
7. Quando una persona fisica e' residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diviene residente dell'altro Stato contraente, e' considerata ai fini dell'imposizione nel primo Stato contraente come se avesse alienato dei beni, ed e' assoggettata a imposizione in detto Stato relativamente agli utili ricavati da tali beni alla data del cambiamento di residenza, la persona fisica puo' scegliere nell'altro Stato contraente nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di alienazione di essere assoggettata a imposizione come se la persona fisica avesse venduto e riacquistato i beni ad un ammontare pari al suo valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.

Art. 14

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se la persona fisica dispone o disponeva di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non e' residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa a meno che le remunerazioni non sono ricevute da un residente dell'altro Stato contraente.

Art. 16

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo in persona, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che ne' l'artista dello spettacolo ne' lo sportivo, ne' persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.

Art. 18

Articolo 18

PENSIONI

1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:
(a) 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell'anno solare di riferimento che eccede dodici mila dollari canadesi o l'equivalente in lire italiane, e
(b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene.
3. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione:
(a) le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia;
(b) le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono e in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse stato un residente del primo Stato;
(c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennita' di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di natura analoga, e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego provenienti da uno Stato contraente e versati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono e in conformita' alla legislazione di detto Stato;
(d) le pensioni ed indennita' di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purche' non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica puo' scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte da essa determinata dei pagamenti relativi a tutti i precedenti periodi, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente quel periodo in particolare e non come se fosse stata pagata e ricevuta dalla persona fisica in quel dato periodo.

Art. 19

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che
(i) ha la nazionalita' di detto Stato; o
(ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalita' dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalita' del primo Stato, o ha la nazionalita' del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20

Articolo 20

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Art. 21

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, il reddito e' imponibile nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quando un residente di uno Stato contraente ritrae detto reddito da fonti situate nell'altro Stato contraente, tale reddito e' imponibile anche nello Stato dal quale proviene ed in conformita' alla legislazione di detto Stato. Quando tale reddito proviene da un trust o da una successione, diverso da un trust in ordine al quale erano deducibili i contributi, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei redditi, se il reddito e' imponibile nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo e' residente.

Art. 22

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sara' eliminata come segue:
(a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la detrazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonche' ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, e fatti, altresi', salvi una detrazione o uno sgravio piu' rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, e' portata in detrazione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;
(b) quando, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi ricavati da un residente del Canada sono ivi esenti da imposizione, il Canada, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi, puo' comunque tenere conto dei redditi esentati.
2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata come segue:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettabili ad imposta nell'altro Stato contraente in conformita' della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

Art. 23

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono assoggettabili ad imposizione nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni ai fini fiscali accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti di uno Stato terzo.
4. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 24

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per detta persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, detta persona puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
5. Qualora le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorita' competenti ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso puo' essere sottoposto ad arbitrato qualora entrambe le autorita' competenti e il contribuente concordino ed il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione. La decisione della commissione per un caso specifico e' vincolante per entrambi gli Stati relativamente a tale caso. La procedura viene stabilita con uno scambio di note tra gli Stati contraenti.

Art. 25

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte previste dalla Convenzione. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; oppure
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 26

Articolo 26

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Art. 27

Articolo 27

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte e' limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale dell'autorita' competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.
2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla seguente Convenzione.

Art. 28

Articolo 28

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) in Canada
(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e
(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; (b) in Italia
con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, si applicheranno il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno dello scambio degli strumenti di ratifica.
4. Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, come modificata dal Protocollo firmato a Ottawa il 20 marzo 1989, cessera' di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, nel caso in cui una disposizione della Convenzione del 1977, come modificata dal Protocollo del 1989, prevedeva uno sgravio d'imposta maggiore, tale disposizione continuera' ad avere effetto:
(a) in Canada
(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e
(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
(b) in Italia
con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Art. 29

Articolo 29

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra' denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta
denuncia, la Convenzione cessera' di essere applicabile:
(a) in Canada
(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non-residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; e
(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata
notificata la denuncia;
(b) in Italia
con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA: DEL CANADA:




Parte di provvedimento in formato grafico


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Convenzione-Procollo d'intesa


PROTOCOLLO D'INTESA

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che
(a) Per quanto concerne la lettera (d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona" comprende, nel caso del Canada, le societa' di persone (partnerships), le "successioni" (estates) e i
trust.
(b) Con riferimento all'articolo 4, l'espressione "residente di uno Stato contraente" comprende anche il Governo di detto Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale oppure un
ente o organismo di tale Governo, suddivisione o ente.
(c) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale.
(d) Per quanto concerne gli articoli 5 e 8, i battelli-traghetto, le navi-traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra localita' situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresi', che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestiti come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile
organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi.
(e) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attivita', utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformita' dei principi
enunciati all'articolo 7;
(f) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente
connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione;
(g) Ai fini dell'articolo 8,
(a) il termine "utili" comprende
(i) gli introiti e le entrate lorde ricavati direttamente
dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale; e
(ii) gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale qualora tali interessi siano occasionali e secondari rispetto
all'esercizio; e
(b) l'espressione "esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale" da parte di un'impresa, comprende
(i) il noleggio o affitto di navi o aeromobili,
(ii) il noleggio di container e relativo equipaggiamento e
(iii) l'alienazione di navi, aeromobili, container e relativo
equipaggiamento
da parte di detta impresa qualora detto noleggio, affitto o alienazione sia occasionale e secondaria rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale da parte di detta
impresa.
(h) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dall'alienazione di beni ivi
menzionati.
(i) Per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilita' di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione
fiscale in questo settore.
(j) Ai fini del lettera (b) del paragrafo 3 dell'articolo 18,
l'espressione "sicurezza sociale" designa:
(a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o
sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act of Canada; e
(b) per quanto concerne l'Italia, i pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati contributi da parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata dall'autorita' competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.
(k) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di
detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo.
(l) Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi accordo concluso da uno Stato
contraente.
(m) Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un'imposta sulle somme comprese nel reddito di un residente di detto Stato relativamente a una societa' di persone, trust o una societa' estera affiliata, nella quale detto residente ha
una partecipazione.
(n) La Convenzione non si applica ad alcuna societa', trust o societa' di persone che e' residente di uno Stato contraente ed e' posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, in qualita' di beneficiario effettivo da una o piu' persone che non sono residenti di tale Stato, se l'ammontare dell'imposta applicata da detto Stato sul reddito della societa', trust o societa' di persone e' considerevolmente inferiore dell'ammontare che sarebbe applicato da parte di detto Stato se tutte le azioni del capitale azionario della societa' o tutte le partecipazioni nel trust o nella societa' di persone, rispettivamente, fossero possedute in qualita' di beneficiario effettivo da uno o piu' persone fisiche residenti di
detto Stato.
(o) Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, gli Stati contraenti convengono che, fatto salvo il suddetto paragrafo, se sorge tra di loro una controversia concernente il fatto che un provvedimento ricada nel campo di applicazione della Convenzione, e' possibile adire al Consiglio per il commercio dei servizi, ai sensi di detto paragrafo, solamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Eventuali dubbi inerenti all'interpretazione di questo paragrafo verranno risolti in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione oppure, qualora non si pervenga ad un accordo mediante tale procedura, ai sensi di qualsiasi altra
procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.
(p) Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica che versa contributi in un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente
esercita una professione indipendente nell'altro Stato contraente:
(a) i contributi versati da o per conto di una persona fisica nel fondo durante il periodo in cui la persona fisica rende tali servizi nell'altro Stato sono deducibili nel calcolare il reddito imponibile della persona fisica in detto Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 60 mesi. I sussidi maturati nell'ambito del fondo o i pagamenti versati nel fondo da o per conto del datore di lavoro della persona fisica nel corso di quel periodo non dovranno essere considerati come facenti parte del reddito imponibile del lavoratore dipendente e dovranno essere ammessi in deduzione nel calcolare gli utili del datore di lavoro della persona fisica in
detto altro Stato.
(b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano
soltanto se:
(i) i contributi erano stati versati da o per conto della persona fisica nel fondo (o in un altro fondo analogo da cui detto fondo e' stato sostituito) prima che la persona fisica soggiornasse nell'altro Stato; e
(ii) l'autorita' competente dell'altro Stato conviene che il fondo pensionistico corrisponde in linea generale ad un fondo
pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.
I sussidi concessi ai sensi del presente paragrafo non devono superare i sussidi che sarebbero stati concessi dall'altro Stato ai propri residenti per i contributi, o i sussidi diversamente maturati nell'ambito di un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali in
detto Stato.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA: DEL CANADA:




Parte di provvedimento in formato grafico