Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. (11G0080)
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne il Canada:
le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta canadese");
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne il Canada:
le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta canadese");
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.