Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
Art. 7
Art. 7
1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di' viaggiatori effettuato in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di' appartenenza.
1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di' viaggiatori effettuato in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di' appartenenza.