N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

Art. 6

Art. 6
I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.