Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
Art. 2
Art. 2
In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, ii presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con pili di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, ii presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con pili di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).