Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
Art. 13
Art. 13
1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. Nel caso di complesso di veicoli si puo' utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente
1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. Nel caso di complesso di veicoli si puo' utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente