Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.
Art. 8
Articolo 8
Procedure relative ai trasferimenti
(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in tura valuta convertibile.
Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
Procedure relative ai trasferimenti
(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in tura valuta convertibile.
Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.