Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.
Art. 6
Articolo 6
Rimpatrio di capitale profitti e proventi
Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio:
a) capitale ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) redditi;
c) rimborso dei prestiti;
d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
e) risarcimento di cui agli Articoli 4 e 5;
f) compensi ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o ad impiegati esteri per opere e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Rimpatrio di capitale profitti e proventi
Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio:
a) capitale ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) redditi;
c) rimborso dei prestiti;
d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
e) risarcimento di cui agli Articoli 4 e 5;
f) compensi ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o ad impiegati esteri per opere e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.